TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione
E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata “DALLA POLVERE ALL'INCHIOSTRO APS”. L'utilizzo dell'acronimo APS o l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore oppure ad uno dei registri previsti dalla legge 383 del 2000.
Art. 2 – Sede e durata
L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Eugenio Torelli Viollier 129. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 - Generalità
L'Associazione è apartitica e areligiosa e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 4 – Finalità e attività
L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale in favore di associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
• Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e dell'arte in ogni suo aspetto
• Organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni nonché mostre, convegni e concorsi di carattere artistico e culturale
• Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
• Formazione universitaria e post-universitaria
• Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa
• Formazione artistica mediante corsi, stage, seminari e workshop volti a favorire l'arricchimento culturale e personale dell'individuo
• Promozione di attività di animazione e aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale
• Promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale
• Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
• Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale
Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione può:
• Affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti e istituzioni nazionali o esteri che perseguono le medesime finalità statutarie
• Esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime
Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati
L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
TITOLO II : I SOCI
Art. 5 – I soci
Il numero dei soci è illimitato.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo.
Possono essere soci dell'Associazione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore secondo i limiti di legge che condividono le finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà.
Art. 6 – Diritti dei soci
I soci hanno diritto a:
• Ricevere, all'atto di ammissione, la tessera sociale di validità annuale,
• Usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni attuate dall'Associazione,
• Intervenire con diritto di voto alle Assemblee
• Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi.
L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro soci sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 7 – Doveri dei soci
I soci sono tenuti al:
• Rispetto e osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali
• Pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è in nessun caso restituibile, trasmissibile o rivalutabile.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione. I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:
• Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
• Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
Il socio cui è stato notificato dal Consiglio Direttivo un procedimento di radiazione può presentare ricorso entro trenta giorni all'Assemblea dei soci che delibererà in merito.
Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.
TITOLO III : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9 – Gli organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
• L'Assemblea dei soci
• Il Consiglio Direttivo
• Il Presidente
Art. 10 – Assemblea dei Soci
L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario/bilancio dell'anno trascorso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.
L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta e/o indiretta almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo. Per i soci minorenni il diritto di votare in Assemblea è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale sui medesimi. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti.
Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:
• Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali
• Deliberare sul Rendiconto economico/Bilancio d'esercizio dell'Associazione relativo all'anno precedente;
• Eleggere, tra i propri soci, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per 5 anni;
• Deliberare sulle modifiche allo Statuto e l'eventuale trasformazione dell'Associazione
• Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i sette giorni che seguono l'Assemblea.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea dei Soci, restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili; tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono:
• Presidente
• Vicepresidente
• Segretario - Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario-Tesoriere.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano di competenza dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto).
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• Attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
• Redigere i rendiconti economici/bilanci d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
• Decidere circa la stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale e la gestione del personale dipendente, dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
• Deliberare circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
• Determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
• Formulare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
• Svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
• Prendere decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
• Individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni;
• Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario con unica convocazione da effettuarsi almeno cinque giorni prima della data di riunione.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono debitamente trascritte nel libro dei verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per cinque anni.
La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
Il Presidente ha il compito di:
• Convocare l'Assemblea;
• Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
• Sovraintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario-Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
• Firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
TITOLO IV : PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 13 – Il Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 14 è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 14 – Le Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
• Quote associative;
• Contributi pubblici e privati;
• Contributi, erogazioni e lasciti;
• Rendite patrimoniali;
• Rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
• Proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi;
• Proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.
TITOLO V : SCRITTURE CONTABILI, RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 15 – Il Rendiconto Economico-Finanziario/Bilancio d'Esercizio
L'esercizio sociale inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
L'Associazione in relazione all'esercizio sociale redige il Rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive inferiori ai 220.000,00€. In caso di ricavi superiori il Bilancio di esercizio sarà costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e Relazione di missione.
Il rendiconto economico finanziario/bilancio di esercizio dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i sette giorni che seguono l'Assemblea.
TITOLO VI : SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 16 – Lo Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.
In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori al fine di estinguere le obbligazioni in essere e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma l del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore oltre che il Codice Civile e relative disposizioni in quanto compatibili.
Art. 18 – Norma transitoria
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
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